PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019;
Vista la nota del 13 dicembre 2019, con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;
Vista la nota del 13 dicembre 2019, con la quale la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;
Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 17 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) sulla proposta di legge della Giunta regionale 25 novembre 2019, n. 59;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 29, art. 3 ; poi sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 94, art. 3 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 100, art. 2 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 27 novembre 2020, n. 94 , pubblicata sul B.U. 2 dicembre 2020, n. 125 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 30 luglio 2021, n. 24, art. 12 , pubblicata sul B.U. 4 agosto 2021, n. 70 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.