Art. 5
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex
d.l. 35/2013 convertito dalla
l. 64/2013


1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 , è approvato in euro 594.137.421,26 per l’anno 2020, in euro 576.894.015,08 per l’anno 2021 ed euro 559.263.617,71 per l’anno 2022.


2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto dall’
articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’
articolo 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”).


Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 5 maggio 2020, n. 29, art. 3 ; poi sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 94, art. 3 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 100, art. 2 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 27 novembre 2020, n. 94 , pubblicata sul B.U. 2 dicembre 2020, n. 125 .
Vedi modifiche apportate con l.r. 30 luglio 2021, n. 24, art. 12 , pubblicata sul B.U. 4 agosto 2021, n. 70 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.