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Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80

Legge di stabilità per l'anno 2020.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 31 dicembre 2019

Art. 41
Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 57/2019
1. L'articolo 6 della l.r. 57/2019 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Norma finanziaria
1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l’anno 2019 e di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” rispettivamente dei bilanci di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020-2022, annualità 2020.
2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti ”.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.