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Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75

Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 13 dicembre 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto.


Considerato quanto segue:


1. Consumare prodotti originari del territorio identifica una politica economica che predilige il prodotto locale garantendo un risparmio nel processo di trasporto per ciò che attiene sia la riduzione di gas nocivi all’ambiente, sia la riduzione dei costi dovuti ai numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento.


2. È importante aumentare il livello di consapevolezza dei fruitori del servizio di refezione scolastica, alunni e loro famiglie, attraverso l’elaborazione di azioni e interventi mirati all’informazione e sensibilizzazione per una corretta alimentazione, comprensiva di prodotti della tradizione locale.


3. La Regione intende attribuire incentivi economici ai soggetti pubblici che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di mensa scolastica, anche al fine di far conoscere le proprietà organolettiche degli alimenti usati nella refezione stessa e di promuovere l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche,


Approva la presente legge

Art. 1
Abrogato.
Art. 2
1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti a chilometro zero i prodotti agricoli, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura e alimentari, la cui produzione e trasformazione della materia, o dell’ingrediente primario presente in misura superiore al cinquanta per cento, avviene entro i confini amministrativi della Regione Toscana. I prodotti freschi della pesca in mare sono a chilometro zero se provenienti da punti di sbarco situati in Toscana e catturati da imbarcazioni iscritte nel registro delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi regionali. I prodotti freschi dell’acquacoltura in mare sono a chilometro zero se provenienti da impianti collocali nelle acque costiere regionali.
2. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti provenienti da filiera corta quelli che provengono da filiere produttive caratterizzate al massimo da un intermediario tra il produttore e la stazione appaltante.
3. Tra i prodotti di cui all’articolo 1 rientrano anche i prodotti appartenenti a una delle seguenti categorie, se rispettano i requisiti di cui ai commi 1 e 2:
a) ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
b) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG), prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che interessano il territorio regionale;
c) ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, Sito esternodella L. 27 dicembre 1997, n. 449 ) e al regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 );
e) prodotti delle razze e delle varietà locali a rischio di estinzione di cui alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) e alla Sito esternolegge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare).
Art. 3
1. Per perseguire le finalità della presente legge la Giunta regionale, a partire dall’anno 2020, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, finanzia progetti pilota che devono garantire:
a) la fornitura di pasti nelle mense scolastiche incluse nel progetto preparati utilizzando almeno il cinquanta per cento di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta;
b) un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione almeno dei fruitori della refezione scolastica.
2. I progetti sono presentati da soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, o che erogano direttamente il servizio di refezione collettiva scolastica o mediante società a partecipazione pubblica affidatarie del servizio.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti;
b) le modalità di assegnazione dei contributi;
c) le modalità di revoca e di rendicontazione dei contributi.
Art. 4
1. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’annualità 2020 e di euro 500.000,00 per l’annualità 2021 (1)

Parole così sostituite con l.r. 5 maggio 2020 n. 28, art. 8.

, cui si fa fronte con le risorse della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 (1)

Parole così sostituite con l.r. 5 maggio 2020 n. 28, art. 8.

, annualità 2020 e 2021.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 5
Norma finale
1. La legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana), è abrogata.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 maggio 2020 n. 28, art. 8 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 31 del 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.