Menù di navigazione

Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione Sito esternodella legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019

Art. 7
Rapporti con altri enti pubblici. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 6 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Rapporti con altri enti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016
, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 5, l’ARPAT collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 28 del Sito esternodecreto-legge 25 giugno 2008, n.112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.
2. L'ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
(Codice della protezione civile).
3. L’ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l’inserimento di tali attività nel piano annuale di cui all’articolo 16.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 25 novembre 2019, n. 53, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.