Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 6
Attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 5 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 5 - Attività istituzionali dell’ARPAT
1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:
a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 8;
b) attività di controllo ambientale, come definite all’articolo 7;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all’articolo 9.
2. Costituiscono altresì attività istituzionali:
a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all’articolo 10;
b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell’articolo 11, comma 4.
3. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
4. La carta di cui all’articolo 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.