Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 28
Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 35 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 35 - Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza
1. Il direttore generale dell’ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell'

.
2.
articolo 14, comma 6, della l. 132/2016
Ai sensi dell’

, il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
3.
articolo 14, comma 7, della l. 132/2016
Ai sensi dell’

, il direttore generale dell’ARPAT, può individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale l’ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.