Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 19
Oneri economici a carico dei privati. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2009
1. La rubrica dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente: “
Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell’ARPAT
”.2. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all’ARPAT.
”.3. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:
“
articolo 15, comma 2, della l. 132/2016
1 bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte dall’ARPAT ai sensi dell’

sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
”.4. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006
3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, i costi delle attività rese dall’ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all’

, e recepiti nel piano annuale delle attività di cui all’articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall’ARPAT sono quantificati nell’ambito di tali accordi e versati direttamente all’ARPAT.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.