Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 12
Attività istituzionali connesse alla tutela della salute. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 10 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 10 - Attività istituzionali connesse alla tutela della salute
1. La carta di cui all’articolo 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario
regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT di cui all’articolo 15, la Giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell’ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.