Legge regionale 18 novembre 2019, n. 68
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione
della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 20 novembre 2019
Art. 11
Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 9 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 9 - Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale
1. In coerenza con le funzioni di cui all’

, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi

(Codice dell’amministrazione digitale).
2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del

(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’

.
3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’

costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all’articolo 5, comma 1.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.