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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 52

Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019

Art. 1
Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio dell’apicoltura e dei comparti di produzione del pomodoro da industria e delle ciliegie
1. Al fine di favorire lo sviluppo e il rilancio dell’apicoltura e dei comparti agricoli di produzione dei pomodori da industria e delle ciliegie, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le seguenti misure di aiuto:
a) microcredito;
b) abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia;
c) concessione di contributi in conto interessi.
2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
a) le imprese di apicoltura a fini commerciali ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), che sono in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima l.r. 21/2009 ;
b) le imprese agricole che, sulla base delle dichiarazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), gestito dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”), risultano operare nella produzione delle ciliegie.
c) le imprese agricole che, sulla base delle dichiarazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul SIART gestito da ARTEA, risultano operare nella produzione dei pomodori da industria;
d) le imprese di trasformazione del pomodoro da industria che hanno almeno una sede produttiva in Toscana.
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1, lettera a), le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
4. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse:
alle imprese agricole di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
alle imprese di cui al comma 2, lettera d), ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle misure di aiuto.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 37 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.