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Legge regionale 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici. (1)

Regolamento regionale 10 marzo 2020, n. 21/R.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 6 agosto 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;


Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;


Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;


Visto il regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;


Considerato quanto segue:


1. L’agricoltura biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola rispettoso dell’ambiente e dei cicli naturali;


2. La produzione agricola e agroalimentare ottenuta con metodo biologico rappresenta un settore economico basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di agrobiodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi relativi al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, che utilizza minori quantità di input, le cui pratiche agronomiche garantiscono la conservazione della complessità degli agroecosistemi;


3. Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, con la presente legge è disciplinato il riconoscimento dei distretti biologici, mediante i quali deve essere favorito l’aumento di superfici agricole coltivate con il metodo biologico e l’aumento delle imprese agricole che, nelle forme previste dai regolamenti e dalla normativa unionale e nazionale in materia, danno seguito alla coltivazione o all’allevamento biologici;


4. La diffusione sul territorio di aziende biologiche può ridurre sensibilmente l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente favorendo il riequilibrio dei cicli naturali e la conservazione delle risorse e in particolare il suolo e la sostanza organica, l’acqua, l’aria, gli ecosistemi;


5. Con il distretto biologico si promuove lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, dell’allevamento e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico e l’uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare, si incentiva la capacità di produrre e mantenere all’interno del territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse e si incentivano forme di governance partecipata per una gestione sostenibile del territorio;


6. Al fine di monitorare e coordinare le attività dei distretti biologici è istituito un tavolo tecnico regionale dei distretti biologici.


Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove la costituzione di distretti biologici quali strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell’allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l’integrazione delle politiche economiche e agricole con le politiche che garantiscono l’uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e coesione del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, nonché per favorire l’incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che si convertono al metodo biologico.
2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e per il riconoscimento dei distretti biologici.
Art. 2
Definizione di distretto biologico
1. Ai fini della presente legge per distretto biologico si intende il territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata vocazione agricola nel quale sono significativi:
a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;
b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali e la consolidata integrazione tra le attività agricole e le altre attività;
c) l’attenzione ai caratteri di identità territoriale e paesaggistici dei luoghi;
d) il rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, la conservazione e il miglioramento del suolo agricolo e la tutela dell’agrobiodiversità.
Art. 3
Attività del distretto biologico
1. Il distretto biologico, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, opera per:
a) promuovere lo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, lo sviluppo della filiera corta e identitaria, lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e artigianali e la valorizzazione delle conoscenze contadine e tradizionali presenti nel territorio;
b) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia volte a favorire le produzioni biologiche e il loro incremento;
c) stimolare e favorire l’approccio territoriale promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali per perseguire uno sviluppo territoriale attento alla conservazione delle risorse e impiegando le stesse in modo da salvaguardare l’ambiente, la salute e le biodiversità locali, oltre che favorire la corretta utilizzazione e la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari;
d) favorire e promuovere le agrobiodiversità del territorio;
e) farsi promotore della semplificazione dell’applicazione delle norme per gli operatori biologici aderenti;
f) sostenere, tutelare, promuovere, diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole, forestali e zootecniche di produzione biologica e biodinamica;
g) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione, anche tramite modalità innovative, dei prodotti biologici;
h) promuovere e sostenere la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva;
i) promuovere e sostenere la vendita diretta e tramite reti sociali dei prodotti biologici;
l) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione dell’immagine del territorio;
m) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo e sostenendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
n) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo sostenibile del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale ambientale dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola che incentivi la rigenerazione del territorio agricolo e l’agrobiodiversità;
o) promuovere attività di informazione, dimostrazione e divulgazione dell’innovazione e la realizzazione di progetti di ricerca partecipata con le aziende agricole biologiche, finalizzati alla condivisione dei risultati e delle conoscenze e al rafforzamento della rete locale delle competenze;
p) costruire e organizzare una rete di soggetti e iniziative che possa presentare e far conoscere ai residenti e agli ospiti il territorio.
Art. 4
Costituzione del distretto biologico
1. Il distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'articolo 2.
2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico turistico e culturale del territorio in sintonia con la sostenibilità dell’ambiente, la tutela attiva del territorio e la trasmissione culturale delle conoscenze e dei saperi storici.
3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo biologico, storico e sociale del distretto.
4. All'accordo devono aderire:
a) almeno tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), che operano sul territorio del distretto o, se presente sul territorio, un’associazione in cui siano presenti almeno tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
b) un terzo dei comuni del territorio del distretto, che si devono impegnare ad adottare politiche di tutela dell’uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell’ambiente e di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell’agrobiodiversità.
5. All’accordo possono aderire, se perseguono le finalità del distretto biologico:
a) associazioni in cui siano presenti operatori biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
b) rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale;
c) altri soggetti pubblici e privati;
d) enti di ricerca interessati a svolgere localmente attività scientifiche inerenti alle attività del distretto biologico previste dall'articolo 2;
e) associazioni locali di consumatori;
f) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione;
g) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
6. L'accordo garantisce:
a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale e che condividono le finalità del distretto biologico;
b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.
7. Nell’accordo i soggetti aderenti individuano:
a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;
b) la composizione dell’assemblea di distretto di cui all’articolo 5;
c) il soggetto referente del distretto di cui all’articolo 6;
d) le finalità del progetto economico territoriale integrato di cui all’articolo 7;
e) le forme e i modi con i quali l’intera comunità del distretto può informarsi e partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi delle strategie, delle azioni e dei progetti del distretto.
Art. 5
Assemblea del distretto biologico
1. L’assemblea di distretto:
a) approva il progetto economico territoriale integrato di cui all’articolo 7 e gli eventuali aggiornamenti;
b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale integrato;
c) approva la relazione annuale redatta dal soggetto referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della Giunta regionale;
d) propone alla competente struttura della Giunta regionale le modifiche all’accordo di distretto;
e) propone la revoca del riconoscimento del distretto.
2. L’assemblea di distretto adotta il proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del distretto medesimo.
Art. 6
Soggetto referente del distretto biologico
1. Il soggetto referente del distretto biologico:
a) ha la rappresentanza legale del distretto;
b) predispone e attua il progetto economico territoriale integrato;
c) provvede all’organizzazione delle attività del distretto anche attraverso azioni culturali, di animazione e di stimolo verso i soggetti aderenti all’accordo e verso l’intero territorio del distretto biologico;
d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, previa approvazione dell’assemblea di distretto, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 11, di seguito denominato regolamento;
e) presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla Regione.
2. Il soggetto referente può assumere qualsiasi forma giuridica.
Art. 7
Progetto economico territoriale integrato
1. Il progetto economico territoriale integrato è lo strumento con il quale il distretto biologico definisce le strategie territoriali integrate.
2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socio-economico integrato nel territorio, nonché di valorizzazione delle risorse locali che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle produzioni biologiche, le attività che lo sostengono, le politiche e i programmi coerenti con la tutela dell'ambiente e delle tradizioni storico-culturali.
3. Il progetto economico territoriale integrato contiene, in particolare:
a) un’analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il distretto biologico;
b) un’analisi socio-economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del distretto biologico;
c) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico presenti al momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell’area distrettuale;
d) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;
e) la definizione delle strategie e degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi integrati, con particolare riguardo alle politiche, già intraprese o da mettere in atto, da parte delle pubbliche amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi del distretto;
f) i termini di realizzazione degli interventi;
g) il ruolo dei diversi soggetti che hanno aderito all’accordo.
4. Il progetto è predisposto per un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni e può essere aggiornato con le modalità previste dal regolamento.
Art. 8
Riconoscimento del distretto biologico
1. La competente struttura della Giunta regionale riconosce i distretti biologici sulla base dei seguenti criteri:
a) superficie condotta con metodo biologico pari almeno al trenta per cento rispetto alla superficie agricola utilizzata del distretto;
b) previsione di percentuale di incremento di superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
c) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto;
d) grado di integrazione delle varie attività rappresentate nell’accordo coerenti con le finalità del distretto biologico;
e) sinergie create dall'accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni biologiche, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole biologiche e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio coerenti con le finalità del distretto biologico;
f) impatto del progetto economico territoriale integrato sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto biologico.
2. I distretti rurali riconosciuti ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali), possono presentare istanza alla competente struttura della Giunta regionale per ottenere il riconoscimento come distretto biologico nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. Il riconoscimento come distretto biologico non fa venire meno quello di distretto rurale.
3. Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
4. Le procedure per il riconoscimento sono definite dal regolamento.
Art. 9
Revoca del riconoscimento
1. Il riconoscimento di distretto biologico è revocato nei seguenti casi:
a) mancato rispetto di quanto stabilito nell’accordo;
b) mancato rispetto dei contenuti e dei termini del progetto economico territoriale integrato;
c) riduzione, sotto la soglia della percentuale di cui all’articolo 8, della superficie agricola coltivata con il metodo biologico;
d) mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto economico territoriale.
2. La revoca è effettuata nei termini e con le modalità definite dal regolamento.
Art. 10
Tavolo tecnico regionale dei distretti biologici
1. Per garantire il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei distretti biologici e favorirne lo sviluppo sul territorio regionale è istituito il tavolo tecnico dei distretti biologici a cui partecipano i soggetti referenti dei singoli distretti.
2. Il tavolo è convocato dalla competente struttura della Giunta regionale almeno due volte l’anno.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 non spetta la corresponsione, a qualsiasi titolo, di alcuna indennità o rimborso spese.
Art. 11
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, in particolare sono disciplinati:
a) le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento e le procedure per il riconoscimento medesimo;
b) ulteriori contenuti di dettaglio del progetto economico territoriale integrato e le modalità di aggiornamento;
c) i contenuti della relazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d);
d) i termini e le modalità di revoca del riconoscimento del distretto.
Art. 12
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica delle azioni intraprese sulla base della legge.
2. A tal fine, a decorrere dall’anno 2021, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate nell’anno precedente ed i loro risultati, con particolare riferimento a:
a) il numero, la localizzazione e l’ampiezza territoriale dei distretti biologici costituiti;
b) le cause di eventuali mancati riconoscimenti;
c) la tipologia delle produzioni biologiche e le attività di promozione dei distretti;
d) i risultati raggiunti, anche con riguardo alle ulteriori adesioni di imprenditori agricoli biologici, e le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.