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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 luglio 2019;


Considerato quanto segue:


1. È opportuno modificare la disciplina delle verifiche di effettività delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni, ampliandone la portata ed estendendo i casi nei quali essa è rilevante per la concessione dei contributi;


2. È opportuno modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo, fermo restando l’ampliamento dei casi di verifica di effettività, specifiche premialità in favore delle unioni di comuni che esercitano un maggior numero di funzioni rilevanti e la definizione di nuovi indicatori di efficienza delle unioni; in tale contesto, appare altresì opportuno ampliare le possibilità di intervento delle unioni nella promozione dei servizi di prossimità;


3. È necessario, relativamente al fondo regionale per la montagna, fare riferimento alla strategia per le aree interne di cui:


a) all’accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014 – 2020 approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 dalla Commissione europea del 29 ottobre 2014, e modificato con decisione di esecuzione C(2018) 598 della Commissione europea dell’8 febbraio 2018, che prevede tra le strategie orizzontali quella denominata “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” con l’obiettivo ultimo dell’inversione e del miglioramento delle tendenze demografiche: riduzione dell’emigrazione da queste aree, attrazione di nuovi residenti, ripresa delle nascite;


b) alla deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’allegato 1a alla deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR”) con la quale si è ritenuto necessario rafforzare, già a partire dal 2019, la concentrazione di interventi e di risorse in tutti i comuni che hanno risposto alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dell’area progetto per la sperimentazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.


4. È necessario modificare l’allegato A della l.r. 68/2011 , per rendere coerenti gli ambiti di dimensione territoriale adeguata alle nuove zone distretto, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale, su richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni, possa anche unificare gli ambiti, e modificare l’allegato B della legge medesima, ampliando le possibilità di aggiornamento dell’elenco dei comuni montani, in particolare a seguito di fusione o incorporazione di comuni o di modifica di confini o di denominazione dei comuni montani;


5. È necessario, per effetto del riordino delle funzioni di cui alla l.r. 22/2015 , aggiornare la disciplina delle risorse destinate alle unioni operanti nel territorio delle ex comunità montane, distinguendo le risorse attribuibili a titolo di contributo per le spese di funzionamento degli enti da quelle attribuibili a titolo di svolgimento delle funzioni di forestazione; in tale contesto, è necessario anche indicare in allegato alla l.r. 68/2011 le unioni interessate a dette misure e, per i contributi per le spese di funzionamento, le quote a esse spettanti;


6. È necessario introdurre nell’ordinamento una specifica disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo della Regione, quando questo è volto, come nel caso dell’Sito esternoarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, a norma dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), a garantire l’adempimento di obblighi di pubblicazione di atti o modulistica sui siti istituzionali degli enti locali;


7. È opportuno ridefinire il contenuto delle relazioni della Giunta regionale al Consiglio regionale su aspetti rilevanti di attuazione della l.r. 68/2011 , al fine di evidenziare compiutamente i provvedimenti adottati e le politiche regionali svolte in favore dell’associazionismo e dei piccoli comuni;


8. In occasione delle modifiche alla l.r. 68/2011 , è opportuno confermare espressamente la potestà riconosciuta dallo Statuto alla Giunta regionale, ai comuni e agli elettori, di presentare proposte di legge di fusione di comuni, al fine di evidenziare che quanto previsto dall’articolo 62 della legge medesima costituisce solo una esplicazione della potestà della Giunta regionale;


9. In relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione delle risorse per l’esercizio, da parte delle unioni, delle funzioni di forestazione, è necessario riallineare la connessa disciplina prevista dalla l.r. 22/2015 ;


10. In relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione dei contributi alle unioni per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011 , è opportuno prevedere infine, in norma transitoria, i casi di esclusione delle verifiche di effettività per l’anno 2019.


11. Al fine di consentire l’immediato esercizio delle funzioni la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.