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Legge regionale 26 luglio 2019, n. 49

Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 31 luglio 2019

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 20
Trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “r
iferito al momento del trasferimento
” sono sostituite dalle seguenti: “
riferito al momento del trasferimento; dette premialità sono decurtate, a decorrere dall’anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della Sito esternolegge 6 febbraio 2004 n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), avuto riguardo al medesimo personale.
”.
Art. 21
Norma transitoria. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 22/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dall’anno 2019, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, lettere b) e c), concernenti il trasferimento alle unioni ivi indicate delle risorse già attribuite alle Province di Pistoia e Livorno; a decorrere dallo stesso anno dette unioni partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 94, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 68/2011 .
”.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.