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Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24 luglio 2019

CAPO I
Natura giuridica e funzioni
Art. 3
Natura giuridica
1. Il consorzio è ente pubblico economico ai sensi dell’Sito esternoarticolo 36 della l. 317/1991 , ha autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
Art. 4
Costituzione e partecipazione
1. Il consorzio è costituito dalla Regione Toscana, dal Comune di Massa, dal Comune di Carrara, dalla Provincia di Massa-Carrara e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest.
2. Al consorzio può aderire l’Autorità di sistema portuale del mare Ligure orientale, previa intesa con lo stesso.
3. Al consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.
4. Lo statuto del consorzio definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati. Alla Regione è attribuito il cinquanta per cento più uno dei diritti di voto.
Art. 5
Funzioni
1. In coerenza con la programmazione regionale e nell'ambito del territorio di competenza costituito dalle aree industriali situate nei territori dei Comuni di Massa e di Carrara, il consorzio promuove azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle aree di competenza stabilite dal presente comma, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.
2. Il consorzio provvede in particolare a:
a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di nuove aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
c) favorire l’insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
d) realizzare e gestire attività strumentali all’insediamento di attività produttive;
e) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell’area di competenza del consorzio come definita al comma 1.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze il consorzio può proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti e stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici.
4. Il consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona di competenza.

Note del Redattore:

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1. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.