Legge regionale 28 giugno 2019, n. 37
Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 28 giugno 2019
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;
Vista la direttiva 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
Vista la

Visto il

Visto il

Vista la

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015 );
Considerato quanto segue:
1. È necessario introdurre specifici divieti e sanzioni per l'utilizzo, anche per la somministrazione di cibi e bevande, di prodotti in plastica monouso, al fine di limitarne l'uso e l'eventuale abbandono operando, al contempo, in un'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino costiero;
2. È necessario, comunque, prevedere una disciplina transitoria per l'applicazione delle restrizioni all'utilizzo dei prodotti di plastica monouso che tenga conto dei contratti di fornitura già stipulati e validi fino alla loro naturale scadenza, nonché delle scorte già in possesso dei soggetti destinatari delle restrizioni;
3. È necessario chiarire, attraverso una disciplina transitoria, che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge non ha conseguenze sulle disposizioni già adottate dai comuni in coerenza con il medesimo articolo, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento necessario;
4. Al fine di consentire l'immediata applicazione dei divieti per una maggior salvaguardia dell'ambiente ed, in particolare, dell'ecosistema costiero, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.