Legge regionale 17 aprile 2019, n. 21
Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 24 aprile 2019
Art. 6
Elenchi delle alienazioni immobiliari. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 77/2004
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 77/2004 è aggiunto il seguente:
“
5 bis. La Regione, su richiesta ed anche in attuazione dei rispettivi piani di alienazione, promuove la valorizzazione degli immobili:
a) degli enti strumentali e delle società interamente possedute;
b) degli enti del sistema sanitario regionale;
c) degli enti locali, loro associazioni e consorzi;
d) di altri enti pubblici.
”.2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 20 della l.r. 77/2004 è aggiunto il seguente:
“
5 ter. La valorizzazione di cui al comma 5 bis osserva le modalità previste dalla presente legge e dalle normative di settore, compresa, ove occorrano varianti, la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’
articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita,
articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ”).
”.
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ”).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

