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Legge regionale 17 aprile 2019, n. 21

Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 24 aprile 2019

Art. 7
Stima dei beni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 77/2004
1. Il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:
2. La stima dei beni è effettuata dal settore regionale competente in materia di patrimonio. Nel caso di impossibilità di procedere alla stima da parte del settore competente, la stima può essere effettuata:
a) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati;
b) tramite perizia giurata redatta da professionista iscritto all’albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni, individuato col metodo del sorteggio o dell’avvicendamento per rotazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.