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Legge regionale 17 aprile 2019, n. 21

Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 24 aprile 2019

Art. 5
Valorizzazione beni ad opera del terzo settore. Inserimento del capo VI e dell'articolo 18 bis nella l.r. 77/2004
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente capo VI composto dal seguente articolo 18 bis:
CAPO VI - Valorizzazione beni ad opera del terzo settore
Art. 18 bis - Valorizzazione dei beni pubblici ad opera di soggetti del terzo settore
1. I beni regionali del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai fini di valorizzazione, possono essere utilizzati, a richiesta, dai soggetti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 Sito esternodel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.
3. Per i lavori necessari per rendere e mantenere l’immobile agibile e fruibile, la Regione promuove forme di autorecupero ad opera dei concessionari e dei conduttori individuati ai sensi del presente articolo.
4. La Regione promuove, anche mediante appositi accordi tra amministrazioni, l’utilizzo per finalità di pubblico interesse di immobili degli enti locali, nell'ambito degli ordinamenti di tali enti, da parte di soggetti del terzo settore, anche sulla base di proposte presentate dagli stessi soggetti.
5. Gli enti locali possono procedere all'affidamento di beni pubblici a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo.
6. La Regione promuove l’affidamento di beni pubblici degli enti locali a soggetti del terzo settore in base ai rispettivi ordinamenti ed alle disposizioni del presente articolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.