Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 19 aprile 2019
La Corte costituzionale con sentenza n.
98 del 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo 10.
Articolo prima inserito con l.r. 28 febbraio 2023, n. 7 , art. 1 ; poi abrogato con l.r. 18 giugno 2025, n. 30, art. 3 .
Articolo inserito con
l
.r. 18 giugno 2025, n. 30, art. 1.
Successivamente la Corte costituzionale, con
sentenza n. 60 del 2026
,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale 30/2025 che ha introdotto il presente articolo.



