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Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019

Art. 58
Tipologia e programmazione degli interventi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 ) è sostituito dal seguente:
2. Gli interventi sono previsti nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e d),
della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
2. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 34/2013 le parole “
di programmazione economica e finanziaria
” sono sostituite dalle seguenti: “
di economia e finanza regionale (DEFR)
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.