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Legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 gennaio 2019

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I - Affari istituzionali
espandere cartella CAPO II - Agricoltura
espandere cartella CAPO III - Ambiente
espandere cartella CAPO IV - Attività produttive
espandere cartella CAPO V - Istruzione e formazione
espandere cartella CAPO VI - Mobilità e infrastrutture
espandere cartella CAPO VII - Programmazione regionale
espandere cartella CAPO VIII - Sanità e coesione sociale
chudere cartella CAPO IX - Urbanistica
Art. 70 - Disposizioni per la pianificazione intercomunale. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
Art. 71 - Conferenza di copianificazione. Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 65/2014
Art. 72 - Correzione errore materiale. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
Art. 73 - Commissioni per il paesaggio in forma associata. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014
Art. 74 - Correzione errori materiali. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014
Art. 75 - Correzione errori materiali e precisazione terminologica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 41/2018

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, articolo che modifica la l.r. 38/2007.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 3/2019.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della l.r. 3/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.