Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima,
del 28 dicembre 2018
Art. 7
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all’importo massimo
di euro 367.847,00 per l'anno 2019, di euro 675.000,00 (23) Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28.
per l'anno 2020 (10) Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 17.
e di euro
505.684,14 (36) Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21.
per l'anno 2021, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale
ed in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla l.r. 55/2011 (24) Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28.
, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.858.531,14, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;