Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima,
del 28 dicembre 2018
Art. 3
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, mediante procedura negoziale, contributi straordinari per un importo complessivo massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2019
e per un importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2020, euro 300.000,00 per l’anno 2021, euro 500.000,00 per il 2023 ed euro 400.000,00 per il 2024 (52) Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6.
(35) Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20.
(48) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9.
(21) Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27.
, al fine di promuovere la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante i percorsi innovativi e di sostegno all’attività commerciale di cui all’
articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché di promuovere la sperimentazione di progetti integrati di rigenerazione socio-economica di spazi urbani fragili, caratterizzati dalla presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o criticità economica e demografica.
a) riqualificazione di spazi pubblici;
b) recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali, anche in ottica di economia collaborativa.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c bis) rispettivamente per euro 500.000,00 per l’anno 2023 ed euro 400.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 e 2024. (50) Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9; poi così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6.
(22) Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20.