Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 105
Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione dei locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della l.r. 65/2014 o rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi dell'esercizio.
d bis) accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). (76)
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.