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Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 17 settembre 2018

Art. 3
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020, relativi all’esercizio 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 330.000,00.
1. bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 2 bis, pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”. (2)

Comma inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 48, art. 2.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.