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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 30
Efficacia delle convenzioni e rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla città metropolitana
1. Le convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1, continuano a essere efficaci, oltre la data di cui all’articolo 31 bis della l.r. 82/2015 , previo assenso della provincia e della città metropolitana, ai fini del rimborso delle spese sostenute da detti enti fino alla definizione dei rapporti disciplinata dalla presente legge. Cessano in ogni caso gli obblighi degli enti e i corrispondenti rimborsi della Regione:
a) a decorrere dalla data del 28 giugno 2018, per le spese di personale;
b) a decorrere dal 1° luglio 2018, per le forniture di cancelleria al personale trasferito;
c) a decorrere dal 1° agosto 2018, per la fornitura di buoni pasto al personale trasferito.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.