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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 23
Stabilizzazioni
1. Le procedure di stabilizzazione, di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 si applicano al solo personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1. Detto personale, ai fini della stabilizzazione, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso le province o la città metropolitana per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 ;
b) aver espletato una selezione pubblica per esami e/o titoli a tempo determinato o indeterminato presso province, città metropolitana o altra amministrazione pubblica, nella medesima categoria nella quale si procede alla stabilizzazione;
c) aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze delle province o della città metropolitana almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 .
2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di trecentosessantacinque giorni per ciascun anno, per un totale di almeno millenovantacinque giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.
3. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata dalle province e dalla città metropolitana sulla base degli elementi risultanti agli atti delle stesse amministrazioni. Gli esiti della verifica sono attestati all’Agenzia da parte delle province e della città metropolitana.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le procedure speciali di reclutamento di cui all'articolo 20 del Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come disciplinate per il personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato della Regione.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.