Art. 1
Dissalatore dell'Elba
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, nell’arco del
quadriennio 2019 – 2022,
(44)44.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.
la complessiva somma di euro 2.500.000,00 a titolo di concorso alle spese per la realizzazione di un impianto dissalatore nel Comune di Capoliveri, località Piano di Mola, previa sottoscrizione di un accordo di programma fra la Regione Toscana, l’Autorità Idrica Toscana di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007),
(7) Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 15.
finalizzato a garantire l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba mediante la realizzazione di interventi, con relativo cronoprogramma, destinati all’approvvigionamento potabile della stessa di seguito denominato “Accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba”.
2. L'Accordo per l’autonomia idrica dell’Isola d’Elba è stipulato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell’acquisizione da parte del Tavolo dei sottoscrittori della scheda-intervento che, nell’ambito dell’accordo di programma quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - IV atto integrativo”, autorizza la realizzazione dell’impianto dissalatore di cui al comma 1.
3. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte, rispettivamente:
a) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021;
b) per euro 500.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (45)45.Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.
Art. 2
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita
1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano, è autorizzata a concedere contributi fino all’importo massimo complessivo
di euro 400.000,00 per l'anno 2019, di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 200.000,00 (33) Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19.
per l'anno 2021 (19) Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26.
,quale sostegno finanziario a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita, collocati nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale come elencate all’
articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua con deliberazione le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti, o gestori degli stessi.
3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte:
a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b bis) fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021. (34) Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19.
Art. 3
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, mediante procedura negoziale, contributi straordinari per un importo complessivo massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2019
e per un importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2020, euro 300.000,00 per l’anno 2021, euro 592.686,22 per il 2023, euro 3.691.358,61 (60) Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.
per il 2024 e euro 500.000,00 per il 2025 (58) Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8.
(52) Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6.
(35) Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20.
(48) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9.
(21) Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27.
, al fine di promuovere la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante i percorsi innovativi e di sostegno all’attività commerciale di cui all’
articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché di promuovere la sperimentazione di progetti integrati di rigenerazione socio-economica di spazi urbani fragili, caratterizzati dalla presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o criticità economica e demografica.
a) riqualificazione di spazi pubblici;
b) recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali, anche in ottica di economia collaborativa.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c bis) per euro 592.686,22 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023; (50) Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.
(22) Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20.
c ter) per euro 3.691.358,61 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (61) Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.
Art. 4
Contributi per la determinazione del battente
1. La Regione assegna ai comuni contributi finalizzati all’implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi e i tempi per la realizzazione degli studi di cui al comma 1.
4. I termini stabiliti sono perentori e in caso di loro inosservanza i contributi sono revocati.
5. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 702.000,00 per l’anno 2019 e di euro 78.000,00 per l’anno 2020, a valere sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.(9) Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 16.
Art. 5
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di diciotto anni, istituisce un contributo annuale per il triennio 2019-2021 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’
articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
(63) La Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del responsabile della competente struttura regionale e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’
articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.850.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
6 bis. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2021, stimato in euro 283.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022. (51) Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 10.
Art. 6
Dotazione organica dell'Autorità portuale regionale
1. L'Autorità portuale regionale può procedere, nell'anno 2019, all'assunzione di personale tramite procedure di mobilità da altri enti a loro volta sottoposti ai limiti assunzionali previsti dall'
articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”) entro i limiti della spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.
2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già previste sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporti per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 7
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all’importo massimo
di euro 367.847,00 per l'anno 2019, di euro 675.000,00 (23) Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28.
per l'anno 2020 (10) Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 17.
e di euro
505.684,14 (36) Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21.
per l'anno 2021, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale
ed in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla l.r. 55/2011 (24) Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28.
, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.858.531,14, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
Art. 8
Interventi straordinari sulla viabilità del Pratomagno
1. Per gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della viabilità di accesso all’area demaniale del Pratomagno di competenza dell'Unione dei Comuni del Pratomagno e dell'Unione dei Comuni del Casentino, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti, che ne disciplinino le modalità attuative, una somma fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per il 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 9
Interventi straordinari sulla viabilità locale
1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richieste avanzate alla Regione Toscana entro il 28 febbraio 2019 dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di complessivi euro 2.000.000,00 per l'anno 2019.
2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per ciascun comune proponente.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta Regionale privilegiando i comuni con minore popolazione risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80 per cento del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.
4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, il comune garantisce:
a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio 2019;
b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre 2019;
c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.
5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:
a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);
b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;
c) il computo estimativo complessivo dell'intervento;
d) il cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 10
Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare ad ANAS Spa un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 3.500.000,00
nel biennio 2024–2025 (59) Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 8.
, per la realizzazione del ponte sull'Arno in località Fibbiana, in Comune di Montelupo Fiorentino, previa stipula di specifico accordo di programma.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.750.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2025 (59) Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 8.
, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025 (55) Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 7.
(59) Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 8.
. (38) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 22.
Art. 11
Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili
1. Per l'implementazione degli itinerari ciclo-pedonali del lago di Gramolazzo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Minucciano un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 70.000,00
per l’anno 2019 e di euro 100.000,00 per l’anno 2021 (26) Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 29.
, previa sottoscrizione di un accordo che ne disciplini le modalità di erogazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
Art. 12
Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci
1. Per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per lo scavalco ferroviario di Livorno di cui all'
articolo 33, comma 1, della l.r. 86/2014 , in aggiunta alle risorse previste al medesimo articolo 33, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario a RFI, per un importo massimo
di euro 3.200.000,00 (12) Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 18.
per l’anno 2024 (56) Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.
(46)46.Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.
(3) Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.
, previa sottoscrizione di un accordo con gli enti interessati.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.200.000,00 (12) Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 18.
per l’anno 2024 (62) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.
(56) Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.
,
(46)46.Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.
si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (57) Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.
.
(47)47.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.
(4) Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.
Art. 13
Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.032.104,35 per l’anno 2023 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024. (40) Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 23; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9.
Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Viareggio in materia di viabilità
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Viareggio fino ad un massimo di euro
170.000,00 per l'anno 2020 (13) Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19.
, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica di un asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio.
2. Il contributo è assegnato secondo le modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta Regionale, nel rispetto del quadro normativo definito dal PIT con valenza di piano paesaggistico regionale.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro
170.000,00 (13) Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19.
, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021,
annualità 2020.
(13) Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19.
Art. 15
Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze
1. Le entrate derivanti dalla alienazione, da parte della Regione, di una quota di proprietà del complesso immobiliare demaniale della Fortezza da Basso in Firenze a favore della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Firenze, sono destinate, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00 e comunque non oltre la quota di proprietà della Regione che residua, per il concorso con gli altri comproprietari alla realizzazione dei lavori previsti dal Piano di recupero adottato dal Comune di Firenze.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00, con le risorse della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” ed articolate sul bilancio di previsione regionale secondo la realizzazione dell'investimento in corso di definizione. (28) Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 30.
Art. 16
Disposizioni sui beni immobili trasferiti o utilizzati a titolo gratuito dalla Regione a seguito del riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:
a) i beni immobili di cui all’
articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla
l.r. 22/2015 e alla
l.r. 70/2015 ) e all’
articolo 2, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 (Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla
l.r. 22/2015 ) per i quali, per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti, non si dà più corso alla stipulazione dei previsti atti di cessione in uso per funzioni;
b) i beni immobili di cui all’
articolo 3 della l.r. 16/2017 e all’
articolo 2, comma 1, della l.r. 42/2017 , la cui proprietà non è stata ancora trasferita alla Regione per effetto delle previsioni contenute negli allegati richiamati dalle suddette disposizioni, per i quali, per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti, non si dà più corso al trasferimento della proprietà in favore della Regione;
c) i beni immobili, la cui proprietà è già stata trasferita alla Regione ai sensi dell’
articolo 2 della l.r. 16/2017 e dell’
articolo 2, comma 1, della l.r. 42/2017 , per i quali, a causa delle difficoltà della trascrizione derivante da atti o omissioni dell’ente cedente, si rende opportuna la restituzione in proprietà all’ente cedente, ferma restando la facoltà della Regione di utilizzare il bene mediante la stipulazione di contratto di comodato.
2. La restituzione in proprietà all’ente cedente avviene a titolo gratuito ed è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel caso di restituzione anticipata dell’immobile rispetto alle scadenze previste, la Regione rimborsa all’ente proprietario la quota di propria spettanza degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria in proporzione alla durata dell’effettivo utilizzo della sede rispetto alla durata originariamente stabilita.
3. Fino al trasferimento del personale regionale e dei beni mobili di proprietà della Regione presenti negli immobili di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero fino alla stipulazione dei contratti di comodato per gli immobili di cui al comma 1, lettera c) o fino alla cessazione dell’utilizzo, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dagli accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale in attuazione dell’
articolo 8, comma 6 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla Città metropolitana a norma degli accordi medesimi. Almeno centottanta giorni prima del previsto trasferimento del personale e dei beni mobili, la Regione comunica alla Provincia e alla Città metropolitana la data del trasferimento.
4. In sostituzione degli atti di cessione in uso per funzione, che alla data di entrata in vigore della presente legge regolano i rapporti tra Regione e provincia o Città metropolitana sui beni immobili di cui all’
articolo 5 della l.r. 16/2017 e di cui all’
articolo 2, comma 5, della l.r. 42/2017 , la Regione e l’ente locale interessato possono regolare i rapporti d’uso gratuito con contratti di comodato d’uso, che sostituiscono gli atti di cessione in uso in essere. Resta ferma la facoltà della Regione di rilasciare i beni immobili, già concessi in uso gratuito con atti di cessione in uso per funzione, alla piena disponibilità della provincia o della Città metropolitana per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti ai fini dell’agibilità o del ripristino delle condizioni di sicurezza del lavoro. In tal caso la Regione comunica in un congruo termine all’ente locale la data e le modalità del rilascio.
5. Gli interventi di manutenzione sugli immobili oggetto di cessione in uso per funzione, ovvero oggetto di comodato ai sensi del comma 3, previsti a carico della Regione, possono essere realizzati dall’ente proprietario, previa intesa tra le amministrazioni interessate. In tal caso la Regione trasferisce le risorse necessarie all’ente locale, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che prevedono i casi di anticipazione totale o parziale delle somme, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, la restituzione delle somme trasferite e non utilizzate.
Art. 17
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario di euro 300.000,00, pari all'importo riconosciuto alla Regione Toscana come parte civile, a titolo di risarcimento danni, nel procedimento penale per l'incidente della motonave Costa Concordia, per finanziare lavori da effettuarsi nel territorio del comune medesimo e su indicazione di quest'ultimo.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e il Comune di Isola del Giglio ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020. (29) Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 31.
Art. 18
Contributo al Comune di Fivizzano per progetto pilota rivitalizzazione centri minori
1. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2019 a concedere un contributo al Comune di Fivizzano per la realizzazione di un progetto pilota di rivitalizzazione dei centri storici minori, in attuazione del piano di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo fra la Regione e il Comune di Fivizzano ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per l’anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019”.
Art. 19
Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio
1. La Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2019, a concedere contributi al Comune di Volterra ed alla Unione di Comuni Montana Lunigiana per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati alla redazione di progetti di paesaggio sui territori della Val di Cecina e della Lunigiana.
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di accordi fra la Regione e gli enti destinatari ed è effettuata con le modalità definite nei medesimi accordi.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 140.000,00 per l’anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 20
Attività di servizio di piena e pronto intervento garantita da parte dei consorzi di bonifica nelle more della stipula delle convenzioni per l'anno 2019
1. Nelle more della stipula delle convenzioni tra la Regione e i consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività di servizio di vigilanza e piena e servizio di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e h),
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) i consorzi di bonifica garantiscono lo svolgimento delle attività sopra richiamate in coerenza con lo schema della convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 904.
2. La copertura degli oneri finanziari derivanti dagli effetti di cui al comma 1, stimati in euro 93.500,00, è assicurata dalla risorse a valere sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 21
Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
1. Al fine di sostenere economicamente l’adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e garantirne l’effettivo riutilizzo sociale, è autorizzata la concessione di contributi agli enti locali assegnatari, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019.
2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
2 bis. Eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 3 possono essere destinate, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 realizzati dall'Azienda Agricola Suvignano S.r.l., confiscata alla mafia, ed assegnata a Ente Terre Regionali Toscane. (14) Comma inserito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 20.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 22
Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell’Unione dei comuni Amiata-Val d’Orcia e dell’Unione dei comuni montani dell’Amiata Grossetana
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 500.000,00 ai comuni facenti parte dell’Unione dei comuni Amiata-Val d’Orcia e dell’Unione comuni montani dell’Amiata Grossetana, per l’esecuzione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento dell’attrattiva turistica del territorio.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo, anche di programma, con i comuni interessati alla realizzazione delle opere.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’anno 2019 la spesa fino a un massimo di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art 23
Contributo alle province e alla Città metropolitana di Firenze
1. La Giunta regionale è autorizzata, per il triennio 2019-2021, a concedere un contributo alle province ed alla Città metropolitana di Firenze per la redazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e della città metropolitana.
2. L’erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di accordi fra la Regione e gli enti destinatari ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2019, 150.000,00 per l’anno 2020 e 200.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 24
Interventi straordinari per la viabilità locale nel Comune di Calci
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Calci, fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2019 per interventi di adeguamento del sistema della viabilità di accesso al nuovo sito scolastico nel Comune di Calci e di realizzazione di una rotatoria, anche con le necessarie modifiche sul tracciato dell’esistente strada provinciale.
2. L’erogazione del contributo è subordinata alla stipula di specifico accordo di programma con gli enti locali interessati.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 25
Contributo straordinario al Comune di Calci per fronteggiare l’emergenza causata dall’incendio nella zona dei Monti Pisani
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Calci la somma fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2019, quale contributo straordinario per le spese sostenute per la rimozione dei rifiuti, al fine del superamento della situazione di emergenza conseguente al vasto incendio boschivo nella zona dei Monti Pisani che si è verificato il 24 settembre 2018, e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’
articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2018, n. 160.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”,
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”
(2) Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5, art. 2.
, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 26
1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 100, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla 1. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.
3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:
a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.
5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.
6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 30.500.000,00 (15) Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
per l’anno 2019 (16) Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019. (16) Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro 6.000.000,00 per l'anno 2019 (17) Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione .2019-2021, annualità 2019. (16) Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21.
8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, euro 600.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.