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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 9
Interventi straordinari sulla viabilità locale
1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richieste avanzate alla Regione Toscana entro il 28 febbraio 2019 dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di complessivi euro 2.000.000,00 per l'anno 2019.
2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per ciascun comune proponente.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta Regionale privilegiando i comuni con minore popolazione risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80 per cento del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.
4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, il comune garantisce:
a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio 2019;
b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre 2019;
c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.
5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:
a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);
b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;
c) il computo estimativo complessivo dell'intervento;
d) il cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Note soppresse.

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44.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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45.Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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46.Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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47.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 15.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 42 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.