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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 3
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, mediante procedura negoziale, contributi straordinari per un importo complessivo massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2019 e per un importo pari a euro 500.000,00 per l’anno 2020, euro 300.000,00 per l’anno 2021, euro 592.686,22 per il 2023, euro 3.691.358,61 (60)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.

per il 2024 e euro 500.000,00 per il 2025 (58)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8.

(52)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6.

(35)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20.

(48)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9.

(21)

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27.

, al fine di promuovere la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante i percorsi innovativi e di sostegno all’attività commerciale di cui all’articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché di promuovere la sperimentazione di progetti integrati di rigenerazione socio-economica di spazi urbani fragili, caratterizzati dalla presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o criticità economica e demografica.
2. Il contributo è finalizzato alla realizzazione delle misure di cui all’articolo 110, comma 5, della l.r. 62/2018 e, inoltre, agli interventi di:
a) riqualificazione di spazi pubblici;
b) recupero di immobili nella disponibilità di amministrazioni pubbliche, da destinare ad attività economiche e sociali, anche in ottica di economia collaborativa.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 5.884.044, 83 (60)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.

per gli anni dal 2019 al 2025 (58)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8.

, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per l'anno 2021, per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021; (49)

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9.

c bis) per euro 592.686,22 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023; (50)

Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.

(22)

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20.

c ter) per euro 3.691.358,61 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (61)

Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Note soppresse.

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44.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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45.Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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46.Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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47.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 15.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 42 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.