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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 22
Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell’Unione dei comuni Amiata-Val d’Orcia e dell’Unione dei comuni montani dell’Amiata Grossetana
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 500.000,00 ai comuni facenti parte dell’Unione dei comuni Amiata-Val d’Orcia e dell’Unione comuni montani dell’Amiata Grossetana, per l’esecuzione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento dell’attrattiva turistica del territorio.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo, anche di programma, con i comuni interessati alla realizzazione delle opere.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’anno 2019 la spesa fino a un massimo di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Note soppresse.

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44.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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45.Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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46.Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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47.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 15.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 42 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.