Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 13
Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Provincia di Pisa fino ad un massimo di euro 4.032.104,35 per l’anno 2023 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2024 (41)

Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 5; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9.

per la realizzazione di lotti funzionali della viabilità locale fra la località Madonna Dell'Acqua in Comune di San Giuliano e l'Ospedale di Cisanello in Comune di Pisa, previa sottoscrizione di un accordo di programma con la Provincia e i comuni interessati che disciplini le modalità attuative dell'intervento.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.032.104,35 per l’anno 2023 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024. (40)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 23; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

44.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

45.Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

46.Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

47.Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 42 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.