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Legge regionale 28 novembre 2018, n. 67

Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006 , alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 );


Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018;


Considerato che:


1. Nelle more della definizione di una nuova organizzazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e di quanto derivante dal trattamento degli stessi che preveda una pianificazione su base regionale ed una maggiore autonomia operativa su base locale, nonché nel rispetto del principio di prossimità di cui all’Sito esternoarticolo 182 bis del d.lgs. 152/2006 , si rende necessario modificare l’articolo 25 della l.r. 25/1998 che contiene la specifica disciplina;


2. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni al fine di verificare e monitorare l’attuazione delle convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante l’istituzione di un comitato regionale di coordinamento;


3. Conseguentemente, si rende necessario prevedere che la Giunta regionale, in seguito alle sopra richiamate azioni di verifica e monitoraggio, possa approvare specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione, che sono recepite dalle autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate entro trenta giorni;


4. Si rende altresì necessario prevedere l’applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione qualora l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.