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Legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018

Art. 5
Accorpamento di concessioni di derivazione. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r.57/2017
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
Art. 10 bis Accorpamento di concessioni di derivazione
1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l’accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 152/2006
, ferme restando:
a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;
b) l’aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.