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Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 17 settembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato quanto segue:


1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell’accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione ;


2. Esse sono impegnate nell’organizzazione di eventi specifici e nell’animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;


3. In considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio, il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;


4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;


5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2018, rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.