Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52
Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 17 settembre 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
Considerato quanto segue:
1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell’accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma quarto, della Costituzione ;
2. Esse sono impegnate nell’organizzazione di eventi specifici e nell’animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
3. In considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio, il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni pro loco che presentino progetti per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2018, rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.