Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49
Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
PREAMBOLO
Visto l’

Vista la

Vista la

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura);
Considerato quanto segue:
1. A livello statale, in materia di procedure per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di apicoltura, sono intervenute negli ultimi anni importanti novità conseguenti all’istituzione dell’anagrafe apistica. L’amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa al nuovo sistema statale; tuttavia, al fine di aggiornare anche la legislazione regionale in materia, si rende necessario modificare la l.r. 21/2009 ;
2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell’attività apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l’ambito dell’attività svolta per autoconsumo;
3. L’esperienza maturata nel corso dell’applicazione della legge e l’esigenza di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo, rendono necessario intervenire sulle disposizioni in materia di divieti;
4. Il sistema sanzionatorio è aggiornato al fine di adeguarsi alla sopravvenuta legislazione statale;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.