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Legge regionale 6 agosto 2018, n. 46

Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'articolo 93;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Visto il Sito esternodecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114 che ha inserito i commi dal 7 bis al 7 quinquies nell’articolo 93 del Sito esternod.lgs. 163/2006 sui fondi di incentivazione;


Vista la Sito esternolegge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera g), concernente “la previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara”;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 );


Considerato quanto segue:


1. Il principio di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla Sito esternol. 11/2016 sopra richiamata impone la necessità di contemperare i principi indicati nell’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare i principi di proporzionalità, economicità e tempestività, con il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 36 dello stesso Codice, assicurando al contempo la più ampia partecipazione degli operatori economici nonché la trasparenza, la correttezza e la massima semplificazione delle procedure;


2. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206, ha espressamente indicato che il principio di rotazione non trova applicazione “laddove il nuovo affidamento avvenga tramite le procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;


3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure negoziate quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, occorre prevedere per le stazioni appaltanti del territorio regionale, specialmente nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte, la facoltà di anticipare l’apertura delle offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione, così come già previsto all’articolo 35 bis della l.r. 38/2007 nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;


4. Per le suddette finalità occorre pertanto inserire una disposizione nel capo V della l.r. 38/2007 (Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa) in modo da consentire una riduzione notevole dei tempi e dei costi delle gare pubbliche non di interesse transfrontaliero, garantendo al contempo una più ampia partecipazione degli operatori economici non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;


5. La Regione Toscana in attuazione della Sito esternol. 56/2014 ha approvato la l.r. 22/2015 , il cui articolo 2, tra le funzioni oggetto di trasferimento alla regione, prevede – tra le altre – le funzioni in materia di difesa del suolo e di strade regionali che hanno determinato un aumento considerevole dell'attività amministrativa inerente alla programmazione degli interventi e la predisposizione delle procedure di appalto, con particolare riferimento ai lavori pubblici;


6. Il notevole aumento del numero delle procedure di gara pone la necessità di rivedere le modalità organizzative delle funzioni del presidente di gara e degli ufficiali roganti, mediante alcune circoscritte modifiche alle disposizioni del capo VII (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti) ed in particolare all’articolo 57 (Presidenza delle gare) e all’articolo 58 (Ufficiale rogante) della l.r. 38/2007 , al fine di prevedere una disciplina più flessibile, adattabile in relazione alle esigenze che si potranno porre;


7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 163/2006 che hanno istituito il fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all'articolo 93, comma 7 bis, per le attività di progettazione e le altre attività tecniche ivi previste, occorre procedere alla disciplina del fondo finalizzato alla corresponsione degli incentivi nei confronti dei dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche, e costituito dalle risorse destinate, nella misura massima del 2 per cento per ciascuna opera, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 -18 aprile 2016;


8. Per le suddette finalità occorre procedere all’inserimento di due disposizioni specifiche nel capo X (Disposizioni transitorie e finali) della l.r. 38/2007 – articoli 71 bis e 71 ter – prevedendo al contempo, nel capo VII (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti), l’abrogazione dell’articolo 52 (Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse) che risulta superato;


9. Relativamente ai suddetti fondi regionali di incentivazione, il 15 giugno 2018 è stato stipulato specifico accordo con le rappresentanze sindacali del personale delle categorie;


10. La presente legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che trovano adeguata copertura come indicato nella presente legge e nella relazione tecnico finanziaria;


11. Al fine di consentire una rapida operatività delle modifiche normative previste dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018, articolo che modifica la l.r. 38/2007.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.