Legge regionale 6 agosto 2018, n. 46
Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il

Vista la

Visto il



Vista la

Visto il

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Considerato quanto segue:
1. Il principio di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alla

2. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206, ha espressamente indicato che il principio di rotazione non trova applicazione “laddove il nuovo affidamento avvenga tramite le procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure negoziate quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, occorre prevedere per le stazioni appaltanti del territorio regionale, specialmente nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte, la facoltà di anticipare l’apertura delle offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione, così come già previsto all’articolo 35 bis della l.r. 38/2007 nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;
4. Per le suddette finalità occorre pertanto inserire una disposizione nel capo V della l.r. 38/2007 (Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa) in modo da consentire una riduzione notevole dei tempi e dei costi delle gare pubbliche non di interesse transfrontaliero, garantendo al contempo una più ampia partecipazione degli operatori economici non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
5. La Regione Toscana in attuazione della

6. Il notevole aumento del numero delle procedure di gara pone la necessità di rivedere le modalità organizzative delle funzioni del presidente di gara e degli ufficiali roganti, mediante alcune circoscritte modifiche alle disposizioni del capo VII (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti) ed in particolare all’articolo 57 (Presidenza delle gare) e all’articolo 58 (Ufficiale rogante) della l.r. 38/2007 , al fine di prevedere una disciplina più flessibile, adattabile in relazione alle esigenze che si potranno porre;
7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al

8. Per le suddette finalità occorre procedere all’inserimento di due disposizioni specifiche nel capo X (Disposizioni transitorie e finali) della l.r. 38/2007 – articoli 71 bis e 71 ter – prevedendo al contempo, nel capo VII (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti), l’abrogazione dell’articolo 52 (Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse) che risulta superato;
9. Relativamente ai suddetti fondi regionali di incentivazione, il 15 giugno 2018 è stato stipulato specifico accordo con le rappresentanze sindacali del personale delle categorie;
10. La presente legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che trovano adeguata copertura come indicato nella presente legge e nella relazione tecnico finanziaria;
11. Al fine di consentire una rapida operatività delle modifiche normative previste dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.