Legge regionale 6 agosto 2018, n. 46
Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
Art. 3
Presidenza delle gare. Sostituzione dell’articolo 57 nella l.r. 38/2007
1. L’articolo 57 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:
“
Art. 57 - Presidenza delle gare
1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara sono svolte da dirigenti dell'ente appaltante designati:
a) per la Giunta regionale, con decreto del direttore competente in materia di contratti;
b) per i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.
2. Nelle ipotesi in cui è prevista la nomina della commissione giudicatrice, trovano applicazione gli articoli 77 e 78

e le relative disposizioni transitorie.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018, articolo che modifica la l.r. 38/2007.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.