Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione
del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .


Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Tutela dei corsi d'acqua
Art. 4 - Interventi di adeguamento sui tratti coperti dei corsi d’acqua
Art. 5 - Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d’acqua
Art. 6 - Gestione dei tratti coperti dei corsi d’acqua
Art. 7 - Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale
Art. 8 - Opere per la gestione del rischio di alluvioni
Art. 9 - Ambito di applicazione del capo III
Art. 10 - Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti
Art. 11 - Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti
Art. 12 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti
Art. 13 - Infrastrutture lineari o a rete
Art. 14 - Interventi nelle aree presidiate da sistemi arginali
Art. 15 - Ambito di applicazione del capo IV
Art. 16 - Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato

Art. 17 - Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
Art. 18 - Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica
Art. 18 bis - Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale
Art. 19 - Rilascio dell’autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni
Art. 20 - Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici
Art. 21 - Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2015
Art. 22 - Realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 80/2015
Art. 23 - Perequazione urbanistica ai fini della sicurezza idraulica. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 65/2014
Art. 24 - Abrogazioni
Art. 25 - Contributi per la determinazione del battente. Norma finanziaria
Art. 26 - Entrata in vigore
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.