Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione
del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .


Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
SEZIONE I
Disposizioni transitorie e finali
Art. 17
Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
1. Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle condizioni da essa stabilite.
2. La presente legge non si applica:
a) alle opere pubbliche per cui sia stata indetta gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata presentata la richiesta di permesso a costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima della sua entrata in vigore;
b) ai piani attuativi e agli interventi (2) convenzionati, per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione prima della sua entrata in vigore.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014 , continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche), per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.
Art. 18
Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica
1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al
d.lgs. 49/2010 :

a) le aree a pericolosità per alluvioni frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata, o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG), dai piani di assetto idrogeologico (PAI) come aree a pericolosità idraulica molto elevata; nonché alle aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale, ai sensi dell’articolo 104 della l.r. 65/2014 come aree interessate da alluvioni frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino;
b) le aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai PRG o dai PAI come aree a pericolosità idraulica elevata; nonché alle aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale ai sensi dell’articolo 104 della l.r. 65/2014 , come interessate da alluvioni poco frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino.
2. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione di cui al
d.lgs. 49/2010 , si assume come battente di riferimento, qualora non determinato:

a) il battente corrispondente alla quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, valutata rispetto al livello del mare;
b) nei casi in cui non sia determinabile la quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, il battente pari a 2 metri.
Art. 18 bis
Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale (6)
1. Qualora le condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), non siano ricomprese nel piano di protezione civile comunale vigente, nelle more dell’aggiornamento del piano medesimo, la misura è individuata con apposito atto del comune.
2. L’atto di cui al comma 1 specifica le misure per prevenire i danni in caso di evento alluvionale sugli immobili, oggetto degli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, ed è recepito nell’aggiornamento del piano di protezione civile.
Art. 19
Rilascio dell’autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni
1. Nei procedimenti in sanatoria relativi al rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei comuni, relativamente alle aree di cui all'articolo 3 o nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione demaniale, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica di cui all’articolo 3, comma 5, e nel rispetto delle discipline statali e regionali vigenti.
2. L'autorizzazione idraulica è, comunque, rilasciata previa verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'articolo 3, comma 5, nel caso in cui il procedimento di cui al comma 1 si riferisca ad interventi sostitutivi o interventi di parziale demolizione nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate e il miglioramento delle condizioni idrauliche del patrimonio edilizio esistente, realizzati a distanze diverse di quelle di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). Tali interventi debbono essere previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali sulla base della valutazione, effettuata dal comune, di condizioni locali e di specifiche esigenze di tutela delle acque e degli argini che garantiscano lo sfruttamento, il libero deflusso e la tutela delle acque.
3. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 2, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quarant'anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, connesse al territorio antropizzato.
Art. 20
Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici
1. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, il comune può proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi dell'
articolo 12 del d.lgs. 49/2010 . La struttura regionale competente, valutata la proposta di modifica, la trasmette all’Autorità di bacino distrettuale ai fini della sua approvazione.

2. Qualora l'Autorità di bacino distrettuale abbia approvato le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle medesime mappe ai sensi dell'
articolo 65 del d.lgs. 152/2006 , il comune, ai fini dell'applicazione della presente legge, fa riferimento a tali mappe.

3. Nelle more del riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi del
d.lgs. 49/2010 , qualora gli strumenti urbanistici prevedano un intervento edilizio ma ne subordinino la realizzazione alla preventiva realizzazione delle opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata al collaudo delle opere idrauliche.

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.