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Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117 della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'articolo 20;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");


Vista la nota del 7 maggio 2018 trasmessa dalla Commissione regionale per le pari opportunità;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di consentire il superamento del precariato, la Regione intende attivare, per il triennio 2018-2020, le procedure speciali di reclutamento di cui all'Sito esternoarticolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 , avendo effettuato una preventiva ricognizione sul personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato e altre forme di rapporto di lavoro flessibile che, alla data del 31 dicembre 2017, ha maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto e che risulta in possesso dei requisiti necessari per il potenziale accesso alle procedure di reclutamento speciale a tempo indeterminato;


2. La procedura di reclutamento speciale avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;


3. Le procedure speciali di reclutamento di personale a tempo indeterminato non sono applicabili al personale a tempo determinato o titolare di contratti di lavoro flessibile assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del Consiglio regionale di cui alla l.r. 1/2009 , in coerenza con quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 20, comma 7, del d.lgs. 75/2017 ;


4. A far data dal 1° gennaio 2012 il personale dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è transitato nel ruolo organico della Giunta regionale, ivi compresi i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato con la medesima Agenzia, in forza di quanto previsto dall'articolo 13 della l.r. 60/1999 , e pertanto la procedura di reclutamento speciale attivata dalla Regione Toscana riguarda anche il personale che ha prestato servizio a tempo determinato presso ARTEA;


5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle procedure di reclutamento speciale del personale a tempo determinato dei centri per l’impiego, di prossimo trasferimento nel ruolo regionale ai sensi dell’articolo 1, commi 793 e seguenti Sito esternodella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che saranno oggetto di specifica disciplina nell’ambito della legge di riordino della funzione relativa ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro;


6. Al fine di garantire l’uniformità di applicazione della disciplina in materia di procedure di reclutamento speciale da parte degli enti dipendenti della Regione di cui all'articolo 50 dello Statuto, appare necessario definire, con apposite linee di indirizzo, limiti e condizioni per l'attivazione delle suddette procedure;


7. È necessario riferirsi, per quanto inerente alle modalità e procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, a quanto previsto in materia dalle disposizioni di cui al capo II, sezione I, del d.p.g.r. 33/R/2010;


8. Alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza contabile, la capacità assunzionale della pubblica amministrazione è determinata avendo a riferimento il valore delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell’anno precedente, calcolata applicando la percentuale di turnover utilizzabile secondo la normativa vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione, cui si sommano gli eventuali resti assunzionali rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo la normativa vigente nell’anno di riferimento e non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione: al fine di consentire un'ottimale programmazione del fabbisogno di personale per l’intero sistema regionale, occorre prevedere la quantificazione della capacità assunzionale complessiva e la ripartizione sulla base delle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente;


9. Al fine di implementare la flessibilità nell'utilizzo degli istituti inerenti alla mobilità del personale, si disciplina l'istituto dell'assegnazione temporanea di personale, in coerenza con la normativa statale di riferimento, da e verso l'amministrazione regionale;


10. È infine opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza a provvedere ad avviare la procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato;


11. La Commissione regionale per le pari opportunità ha ritenuto di non esprimere il parere obbligatorio in quanto la proposta di legge non riguarda i profili attinenti al rispetto ed alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione tra i generi;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 , si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9 ter e 9 quater nell’articolo 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 si è espressa dichiarando estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 ; poi così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.