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Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018

Art. 6
Assegnazione temporanea. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009
1. La rubrica dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione”.
2. Dopo il comma 9 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 sono inseriti i seguenti:
9 bis. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell’ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato. La durata dell’assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non può superare la durata della legislatura.
9 ter. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La durata dell’assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, che non può superare la durata della legislatura.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 , si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9 ter e 9 quater nell’articolo 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 si è espressa dichiarando estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 ; poi così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.