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Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 8
Norme transitorie. Inserimento dell’articolo 19 quater nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 19 ter della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 19 quater - Norme transitorie
1. La presentazione della SCIA di cui all’articolo 19 bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai procedimenti finalizzati all’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.