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Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 6
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 19 nel capo III bis della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 19 bis - Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare
1. L’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l’imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l’installazione degli impianti.
2. L’attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento “CE” n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento “CE” n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.