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Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26

Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 4
Commissione consultiva della pesca e dell’acquacoltura. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 66/2005
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
2. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;
b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015 ;
c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.
”.
f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10;
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
5. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.