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Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 86/2016
1. Al punto 2 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), le parole: “
che saranno definiti con legge regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
definiti nell’allegato A
”.
2. Al punto 4 del preambolo della l.r. 86/2006 le parole: “
Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilità agli operatori del settore viene introdotta la tipologia dei “camping-village”, nonché,
” sono soppresse.
3. Al punto 5 del preambolo della l.r. 86/2016 le parole: “
per la gioventù
” sono soppresse.
4. Il punto 7 del preambolo della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
7. Al fine di regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali alloggi, l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività;
”.
5. Il punto 9 del preambolo della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), viene estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l’esigenza di una specifica abilitazione all’esercizio dell’attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.