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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 10
Segretario generale dell'Autorità portuale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012
1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), è aggiunto il seguente:
5 ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.