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Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8

Disposizioni in materia di comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 , comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Considerato quanto segue:


1. Nel corso dell’applicazione delle disposizioni relative alla disciplina dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), è emersa la necessità di disciplinare compiutamente le ipotesi di decadenza dalla carica dei componenti dei loro comitati di gestione;


2. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, occorre prevedere che il componente decaduto per causa a lui non imputabile continui nell’esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; tale previsione non si estende ai casi in cui la causa di decadenza è imputabile alla responsabilità del singolo componente in quanto in tali casi l’interesse prevalente da garantire è l’interesse pubblico all’integrità dei componenti dell’organo;


3. Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività degli ATC appare necessario prevedere che, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applichi la disposizione che stabilisce che il componente decaduto per causa a lui non imputabile continua nell’esercizio delle funzioni sino alla nomina del sostituto; conseguentemente, è altresì necessario disporre che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.