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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Art. 25
Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso
1. L'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 81/2008 determina la sospensione dell'agevolazione concessa.
2. Le imprese sospese ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata del provvedimento sospensivo.
3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, comporta la revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi:
a) accertamento definitivo delle violazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, a seguito di rigetto del ricorso proposto avverso i provvedimenti di sospensione, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del medesimo d.lgs. 81/2008;
b) decorso dei termini per proporre ricorso avverso i provvedimenti di sospensione. (22)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13.

3 bis. La revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di due (64)

Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23.

anni decorrono dalla data del definitivo accertamento delle violazioni o dal decorso dei termini per proporre ricorso. (23)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13.


Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.